CURSUS HONORUM

Il cursus honorum indicava le tappe della carriera politica di un cittadino romano.  Prevedeva sia incarichi militari che politici ed era regolato da norme precise che stabilivano l’età minima per l’elezione alla carica e la durata della stessa prima del passaggio a quella successiva.

Si sviluppò in un primo momento nel diritto consuetudinario; in seguito assunse il carattere di certus ordo magistratuum.

In età repubblicana vi era un unico cursus aperto a tutti i cittadini.

Erano di 3 tipi: senatorio, equestre e minore.

Tappe obbligatorie erano:

il vigentivirato (magistrati minori con varie incombenze) – il tribunato militare –

 la questura – l’edilità (necessaria per i plebei, facoltativa per i patrizi) – la pretura – il consolato.

Bisognava avere 38 anni per la pretura; 40 per il consolato.

Chi ambiva alla censura doveva attendere fino a 45 anni.

Il cursus iniziava ufficialmente con 10 anni di servizio militare, che era obbligatorio per chi aspirava alla carriera politica.

I passaggi successivi avvenivano tramite elezioni dirette che si svolgevano annualmente. L’ età minima per le magistrature era 30 anni.

Il primo passo era questore: (all’inizio 2, diventarono successivamente 4 e poi 8): amministravano le finanze della repubblica. Gli urbani si trovavano a Roma, i militares durante le guerre registravano i bottini. All’età di 36 anni gli ex questori potevano candidarsi alla carica di edili, ricoprendo responsabilità amministrative.

Carica successiva era la Pretura: potevano accedervi uomini di almeno 39 anni: avevano responsabilità giudiziarie, potevano comandare una legione e governare a fine mandato province non assegnate a consoli; se i consoli avevano qualche impedimento li sostituivano nelle funzioni di sacerdoti.

La carica di Console era la più prestigiosa. Si poteva accedere all’età di 42 anni. I consoli comandavano eserciti; a fine mandato governavano province importanti.Erano 2, per evitare che una sola persona potesse diventare dittatore. L’anno si denominava col loro nome. I designati erano quelli che dovevano subentrare ai precedenti alla scadenza del mandato che era di un anno. Il Suffectus era colui che subentrava ad un console morto o destituito; i consulares erano ex consoli che diventavano proconsoli e governavano una provincia. Il consolato, di pertinenza solo dei patrizi, con le leggi Liciniae -Sextiae divenne appannaggio anche dei plebei.

Seguiva la carica di Censore, considerata un grande onore. Il censore si occupava dello stato morale della città e dava avvio ai lavori pubblici; registrava su delle tabulae i nomi dei cittadini e i loro redditi, e li immetteva nelle varie classi di censo. Poteva espellere i senatori se si macchiavano di immoralità. Con le leggi Liciniae -Sextiae a tale carica poterono partecipare anche i plebei.

Tribuni della plebe; furono creati dopo la secessione della plebe nel 494 a.c.

Erano 2, poi, 5, poi 10, Avevano l’inviolabilità, e non erano perseguibili durante lo svolgimento delle loro mansioni. Col diritto di veto impedivano che fossero promulgate leggi contrarie agli interessi del popolo.

Edili; erano 2 curuli, patrizi, e 2 plebei: si occupavano della pulizia delle strade, dei rifornimenti, vigilavano sui mercati, sull’ordine pubblico, sui contratti di compravendita e sulla organizzazione dei ludi.

Tutti i magistrati cum imperio durante le parate erano preceduti dai littori che portavano una scure avvolta in fasci di verghe: ciò significava che il magistrato poteva imporre punizioni ai trasgressori delle leggi.

Per poter accedere alle varie magistrature era necessario essere civis optimo iure, cioè un cittadino a pieno diritto.

Dal II secolo a.c. per frenare gli abusi nell’intraprendere il cursus, vennero introdotte norme più restrittive: fu emanata nel 180 a.c.  la legge Villia annalis che scoraggiò molti aspiranti politici dato che stabiliva una certa rigidità nelle varie cariche, l’età minima di accesso alle stesse e l’intervallo che ci doveva essere tra i vari mandati (es. 1 anno per le cariche senza imperium;10 anni per le cariche con imperium).

Successivamente nell’81 fu emanata da Silla la lex Cornelia.

Durante l’età imperiale il cursus, regolato in maniera assai rigida, passò sotto il controllo dell’imperatore che poteva cambiarlo con l’adlectio (= atto di ammissione in alcuni corpi politici e sociali, in particolare nel senato) o con la dispensa dai limiti posti dall’età o dagli intervalli esistenti tra una carica e l’altra.

In età repubblicano erano chiamati adlecti i senatori di origine plebea o coloro che avevano ricevuto tale nomina in via del tutto eccezionale.

La adlectio fu usata largamente da Cesare; i primi imperatori la usarono con parsimonia; Domiziano e i suoi successori la usarono normalmente.

Con gli imperatori le cariche si ridussero a 2:

una riservata ai cavalieri: Cursus equestres, che culminava con la prefettura,

l’altra riservata ai senatori che prevedeva le seguenti tappe: 10 anni di servizio militare;

Vigintiviro.

Con l’imperatore Costantino si ebbe un unico cursus cui si giungeva in due modi:

i figli di senatori, clarissimi, iniziavano con l’incarico di questori a 18 anni, o diventavano direttamente pretori; successivamente potevano ricoprire varie cariche nelle province o presso la corte imperiale;

i non clarisssimi potevano avere la stessa carriera tramite l’adlectio inter consulares.

Nel tardo impero al tradizionale cursus furono accostate la carriera di burocrate e quella di militare: entrambe erano soggette solo a nomina imperiale.